Portale Demanio Idrico

Per "demanio" si intende il complesso dei beni che appartengono ad un ente pubblico e che servono a soddisfare bisogni della generalità dei cittadini o altra funzione pubblica.

Il Codice Civile, in particolare il primo comma dell'art.822, indica come demaniali "i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia", che vanno a costituire il cosiddetto “demanio idrico”.

Per l’art. 823 “I beni che fanno parte del demanio pubblico sono inalienabili e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano” (es. atto di concessione).

Quanto alla competenza sulle concessioni, l'art. 86 del decreto legislativo n. 112 del 1998 ha demandato alle Regioni e agli Enti locali competenti per territorio la gestione dei beni del demanio idrico.

La Legge Regionale n. 13 del 2015 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni” agli articoli 14 e 16 prevede che le funzioni in materia ambientale afferenti le concessioni relative alle risorse idriche e all’utilizzo del demanio idrico sono esercitate dalla Regione Emilia-Romagna tramite ARPAE - Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia.

Per informazione di dettaglio sui procedimenti concessori consultare le pagine:

ACQUE PUBBLICHE

AREE DEL DEMANIO IDRICO

Informazioni per la compilazione della domanda online sono consultabili alla pagina domanda online del sito Arpae

Sedi e contatti ARPAE